Statuto

Titolo I

Origine, natura, denominazione, sede e scopi

ART. 1

La Fondazione nasce nel 1944 a Catanzaro come Apostolato della Carità denominato "In Charitate Christi" per iniziativa dei sacerdoti don Giovanni Apa, don Giovanni Capellupo e don Nicola Paparo assieme ad una donna consacrata Maria Innocenza Macrina.

E' stata riconosciuta come Fondazione con atto notarile del 5 maggio 1947, rep. n.12898, racc. n.8091, registrato presso l'Ufficio del Registro di Catanzaro il 19 maggio 1947 al n.2525, vol.181 serie 1^.

Fu eretta in Ente morale di natura pubblica con D.P.R. del 7 dicembre 1951 n.1799.

Con delibera della Giunta Regionale della Calabria del 28 giugno 1993 n.2512, registrata al Tribunale di Catanzaro il 30 agosto 1993 al n.467 del Registro delle Persone Giuridiche, l'Opera Pia é stata depubblicizzata e riconosciuta quale Ente avente personalità giuridica di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Codice Civile.

L'Opera Pia "In Charitate Christi" ha assunto la denominazione di "Fondazione Betania" con il nuovo statuto del 30 dicembre 1993 rep. n.12947, racc. n.2082, registrato presso 'Ufficio del registro di Catanzaro il 13 gennaio 1994 al n.129, serie 1^ e depositato presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Catanzaro il 9 giugno 1994 al n. 467/PG.

Successivamente, ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, viene riconosciuta come ONLUS dal 1° gennaio 1998 assumendo la denominazione di "Fondazione Betania ONLUS", che di seguito sarà riportata come Fondazione.

A far data dal 23 aprile 2001 la Fondazione risulta regolarmente iscritta al n.3/ex 467 del Registro delle ersone giuridiche presso la Prefettura di Catanzaro, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361.

La sede legale di "Fondazione Betania ONLUS" é sita in Catanzaro, attualmente in Via Molise .21.

ART. 2

La Fondazione ispira le proprie attività al comandamento evangelico della Carità, realizzato mediante la promozione e l'affermazione della dignità delle persone svantaggiate ed in situazione di marginalità.

E' la visione dell'amore come relazione-dono finalizzata allo scopo di attivare e gestire

  • strutture e servizi di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale, compreso servizi di trasporto disabili;
  • strutture e percorsi di Ricerca e di ascolto dei sempre mutevoli bisogni di salute e, conseguentemente, di sempre nuove risposte assistenziali e di nuovi e più efficaci metodiche e strumenti tecnico scientifici. Un'attività di ricerca di particolare interesse sociale svolta direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni, negli ambiti e secondo le modalità definite dai regolamenti governativi di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), n.11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, e successive modifiche ed integrazioni;
  • strutture ed iniziative di Formazione anche professionale quali risorse indispensabili all'accompagnamento ed al supporto delle competenze e delle professionalità sanitarie, socio-sanitarie ed
    assistenziali per renderle sempre più adeguate alle nuove domande di salute ed anche di formazione professionale rivolte a persone svantaggiate finalizzate all?integrazione sociale e lavorativa.

E' la visione dell'amore come relazione-dono che diventa, perciò, relazione-servizio, reciprocità, romozione sociale.

ART. 3

Le Attività dell'Assistenza, compreso i servizi di trasporto disabili, della Ricerca e della Formazione perseguono esclusivamente finalità di solidarietà sociale, anche con forme di cooperazione con enti simili nazionali ed internazionali e con
Paesi in via di sviluppo, e concorrono a promuovere il riconoscimento di presidi della Fondazione in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

ART. 4

Per espressa adesione alla nuova normativa sulle Onlus é fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse nell'ambito delle
disposizioni dell'art. 10, comma 5 del D.lgs. n.460/97.

Titolo II

Patrimonio e mezzi

ART. 5

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni risultanti dagli incrementi e dalle trasformazioni della dotazione originaria ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

La consistenza del patrimonio é indicata di volta in volta nei bilanci annualmente approvati e depositati presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro.

ART. 6

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri fini con:

  • le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio di cui all'art.5;
  • le risorse, i contributi pubblici e/o privati finalizzati a sostenere l'attività della fondazione o a finanziare specifiche attività, progetti e/o iniziative varie;
  • i contributi per i servizi erogati;
  • i contributi volontari e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati;
  • le oblazioni, i lasciti e le donazioni;
  • ogni altro provento che per qualsiasi ragione dovesse pervenire alla Fondazione e, soprattutto, con le prestazioni di quanti, sorretti da fede, da spirito di sacrificio, da spirito di solidarietà, intendano collaborare alle sue finalità;
  • nonché con il favorire la costituzione, il finanziamento e lo sviluppo di altre ONLUS, comprese le cooperative sociali, che facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

La fondazione per valorizzare il proprio patrimonio può partecipare alla costituzione di società, previste dal codice civile, o acquistare quote e/o azioni delle stesse società nei modi e termini di legge e compatibilmente con il suo stato di ONLUS.

La fondazione nell'ambito delle proprie finalità promuove relazioni, scambi e collaborazioni con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, pubbliche e private stipulando, quando sia opportuno, accordi e convenzioni o partecipando alla costituzione di enti nazionali e internazionali.

ART. 7

Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione può prestare e chiedere collaborazione ad altri Enti pubblici e privati e si può avvalere di altre Onlus, comprese le Cooperative sociali promosse dalla stessa Fondazione.

Titolo III

Organi e Amministrazione

ART. 8

Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Collegio dei Revisori.

Titolo IV

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 9

La Fondazione é retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque Componenti, compreso il Presidente, nominati dall'Ordinario di Catanzaro-Squillace.

ART. 10

I Componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tre esercizi e cessano dalla carica alla data della seduta convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e comunque la cessazione ha effetto dal momento in cui i nuovi nominati accettano l'incarico.

Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più amministratori, i sostituti, nominati dall'Ordinario diocesano di Catanzaro-Squillace, decadono assieme agli altri componenti il Consiglio. Il Consigliere dimissionario resta in carica fino alla nomina del suo sostituto. Gli amministratori possono essere riconfermati.

ART. 11

Il Consiglio é validamente costituito ed operante con la nomina della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 12

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute alide consecutive decadono dalla
carica.

La decadenza é pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.

L'ordinario diocesano di Catanzaro-Squillace nominerà i nuovi componenti che sostituiranno quelli decaduti. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo:

un gettone di presenza per singola seduta ed un emolumento e/o un rimborso spese ai componenti del Consiglio ai quali siano conferiti incarichi particolari.

L'importo del gettone di presenza e quello dell?emolumento e/o del rimborso spese, di cui al comma precedente, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente relativa alle Onlus.

ART. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione con singoli atti o in sede di regolamento di funzionamento, può delegare poteri a propri componenti o ai responsabili delle strutture operative della Fondazione.

Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio i seguenti atti:

  • modifiche dello statuto;
  • approvazione dei bilanci;
  • definizione delle linee strategiche;
  • verifica dei risultati operativi;
  • definizione dell'assetto organizzativo generale.

ART. 14

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime sono convocate dal Presidente almeno tre volte all'anno.

Le riunioni straordinarie vengono convocate dal Presidente per motivi di particolare necessità. Sono indette, altresì, a seguito di domanda sottoscritta da tre dei Consiglieri.

Le convocazioni avvengono con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Esse debbono pervenire ai Consiglieri ed ai Revisori almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Sono recapitate mediante lettera raccomandata A.R. o raccomandata a mano o anche per via telematica.

In casi di urgenza l'invito può essere effettuato un giorno prima della riunione.

Ove la convocazione avvenga su richiesta dei Consiglieri, la riunione dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Presidenza.

ART. 15

Le sedute del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza degli intervenuti, salvo nel caso di modifica dello Statuto e di nomina del Presidente che dovranno essere approvate almeno dai 4/5 dei Consiglieri.

Le votazioni avvengono per appello nominale o a voti segreti.

Hanno luogo, in ogni caso, a voto segreto quando si vota su questioni concernenti i componenti del consiglio.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

Non partecipa, a pena di nullità della decisione, alla discussione ed alla deliberazione sulla materia all'ordine del giorno, il componente del Consiglio avente interesse contrario a quello della Fondazione o interesse diretto.

ART. 16

I processi verbali delle deliberazioni del Consiglio sono stesi dal Segretario e, dopo l'approvazione, vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Titolo V

Il Presidente

ART. 17

Il Presidente della Fondazione é designato dal Consiglio fra i suoi componenti nella prima seduta e nominato in quella successiva al gradimento da parte dell'Ordinario dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace. Entrambe le sedute sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano per età. Dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

ART. 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e determina le materie da sottoporre all'esame ed alle decisioni del Consiglio stesso e ne esegue le delibere.

Sovrintende al regolare funzionamento della Fondazione.

Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione demandategli dallo statuto, dalla legge e dal regolamento; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo a riferire al Consiglio nella sua prima seduta successiva.

ART. 19

Il Vice Presidente é nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento in tutte le funzioni previste dal precedente art. 18. In
caso di contemporanea assenza od impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, i poteri sono assunti dal Consigliere più anziano per data di nomina o, in caso di parità per date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

Titolo VI

Collegio dei Revisori

ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre componenti effettivi: due nominati dal Consiglio di amministrazione della Fondazione ed uno nominato dall'Arcivescovo di Catanzaro-Squillace scelto tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori é nominato dal Collegio stesso fra i propri componenti.

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni a norma dell'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione ed esercita il controllo contabile a norma degli artt. 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

Provvede inoltre, a redigere la relazione di controllo al bilancio come previsto dall'art. 25, comma 5°, ultimo periodo del D.lgs.
n.460/97.

I componenti del Collegio assistono alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, possono partecipare alla discussione e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Gli emolumenti ai componenti il Collegio saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione secondo le normative vigenti.

Titolo VII

Amministrazione e norme generali

ART. 21

L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale dovrà approvare il bilancio consuntivo sulla base delle disposizioni contenute nell'art. 25 del D.Lgs. 460/97.

ART. 22

Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 23

Il servizio di tesoreria é affidato ad istituti bancari designati dal Consiglio di Amministrazione.

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente o di persone dallo stesso delegate.

ART. 24

In caso di scioglimento e/o estinzione della Fondazione per qualunque causa si procederà alla liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 30 del c.c., secondo le norme di attuazione del codice (11-21 att) ed
il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori con il voto favorevole di almeno 4/5 dei componenti il Consiglio.

In ogni caso la nomina dovrà essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale (art.11 disp.att. c.c.).

I beni che resteranno, dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti, secondo le indicazioni dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di
utilità pubblica, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n.662, e successive modifiche ed integrazioni, e salve diverse destinazioni imposte dalla Legge.

ART. 25

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia di ONLUS e di Fondazioni.